Il servizio notarile viene offerto esclusivamente ai cittadini italiani che si trovino all’estero in via permanente o temporanea (art.28 d.lgs.71/2011), muniti di validi documenti italiani di identità (passaporto, carta d’identità, patente di guida, ecc.).
Se NON si è in possesso della cittadinanza italiana si potrà contattare un notary public australiano e successivamente avvalersi della Convenzione dell’Aja del 1961 per la legalizzazione internazionale dell’atto mediante apposizione della “Apostille” da parte degli uffici del Ministero degli Affari esteri australiano presenti in Queensland e nel Northern Territory. L’atto per avere validità in Italia dovra’ essere inoltre tradotto in Italiano da parte di un traduttore NAATI. E’ disponibile al seguente LINK una lista di studi legali di riferimento del Consolato.
Il servizio notarile viene fornito esclusivamente su appuntamento da concordare tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo notarile.brisbane@esteri.it indicando il servizio richiesto e allegando l’apposito modulo di richiesta appuntamento.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio notarile al numero del Consolato +61(7)32298944 (lun-mer dalle ore 13.00 alle 14.30; ven dalle ore 9.00 alle ore 10.30).
Il Consolato d’Italia a Brisbane predispone atti e fornisce molti dei servizi che, in Italia, richiederebbero l’intervento di un Notaio quali: procure speciali e generali; atti di notorietà; autenticazioni di firma; dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ecc., ma non può invece fornire assistenza legale diretta ne’ offrire consulenze legali, limitandosi a verificare la non contrarietà alla legge dell’atto che si intende sottoscrivere.
Le procure generali nonché quelle speciali, aventi ad oggetto atti di donazione e le convenzioni matrimoniali si redigono alla presenza di due testimoni (N.B.: i cittadini stranieri che agissero da testimoni devono essere capaci di intendere e di volere ai sensi della loro legislazione nazionale nonche’ in grado di comprendere la lingua italiana).
Sarà cura delle parti interessate reperire e portare in Consolato tali testimoni affinché possano prendere parte all’atto e sottoscriverlo. Per tutti gli atti di carattere patrimoniale posti in essere da soggetti coniugati, gli stessi devono essere firmati da entrambi i coniugi. Il regime normale previsto dalla legge è infatti quello della comunione dei beni fra coniugi. Non è richiesta la sottoscrizione dei due coniugi quando vi sia un regime di separazione dei beni o quando l’oggetto della procura/atto notarile non ricada nella comunione dei beni.