L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere, un obbligo del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti (voto, rilascio passaporto).
Chi deve iscriversi all’A.I.R.E. del Consolato d’Italia a Brisbane:
- cittadino italiano, intenzionato a risiedere per più di 12 mesi in Queensland o Northern Territory (entro i 90 giorni dall’arrivo nella circoscrizione, legge 470/1988)
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Come iscriversi:
- Registrarsi sul portale Fast-It (Servizi Consolari Online) del Consolato d’Italia a Brisbane
- Attivare l’account (attenzione arriverà una e-mail specifica)
- Andare su Anagrafe consolare
- Iscriversi all’A.I.R.E. indicando tutti i residenti del nucleo familiare
- Al termine dell’iscrizione scaricare il modulo precompilato
- Caricare sul portale: modulo firmato, documento di identità e prova di indirizzo
Anche se già iscritto all’AIRE registrati a Fast-It selezionando la voce ASSOCIA ACCOUNT e provvedi a gestire attraverso il portale ogni variazione anagrafica (cambio di indirizzo etc.) e presto molti altri servizi. Attraverso FAST-IT potrai ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle tue pratiche anagrafiche e consolari.
In caso di mancato recapito di una comunicazione consolare o comunale all’indirizzo di residenza, il connazionale puo’ essere cancellato d’ufficio dall’anagrafe per irreperibilità.
Per ulteriori informazioni si prega di inviare una mail a aire.brisbane@esteri.it
L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.
Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.