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APERTURA TERMINI DI RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A FAVORE DI EX CITTADINI

Ambito di applicazione.

Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91/1992, come modificato dalla legge n.74/2025, stabilisce il riacquisto della cittadinanza italiana in presenza dei seguenti requisiti:

a) il richiedente deve essere nato in Italia oppure essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi;

b) il richiedente ha perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in uno dei seguenti casi:

1) ha volontariamente acquistato una cittadinanza straniera non oltre il 15 agosto 1992 e stabilito all’estero la propria residenza (articolo 8, numero 1°, della legge n. 555/1912);

2) avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, ha rinunciato alla cittadinanza italiana e ha stabilito la propria residenza all’estero (articolo 8, numero 2°, della legge n. 555/1912);

3) essendo figlio minore non emancipato di chi ha perso la cittadinanza, aveva in comune con il genitore la residenza e ha acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero (articolo 12 della legge n. 555/1912).

Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91/1992, NON si applica invece a favore di:

– ex cittadini nati all’estero che non sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi;

– chi ha perso la cittadinanza dopo il 15 agosto 1992 (per qualunque motivo);

– chi ha perso la cittadinanza per aver accettato impiego da un Governo estero o per essere entrato al servizio militare di potenza estera, e vi persista nonostante l’intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il servizio;

– chi non ha esercitato l’opzione prevista dall’articolo 5, secondo comma, della legge n. 123/1983 (figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina che, in caso di doppia cittadinanza, poteva optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età e non lo ha fatto).

 

Termini.

La dichiarazione di volontà del riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell’ex cittadino può essere presentata tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

 

Modalità della dichiarazione di volontà del riacquisto della cittadinanza italiana.

Prima di rendere la dichiarazione, l’interessato deve:

a) identificarsi mediante valido documento di identità emesso dall’autorità del Paese di attuale cittadinanza;

b) dimostrare, con documentazione completa e autentica:

  1. le proprie generalità complete (mediante certificato di nascita, che nel caso di nati all’estero dovrà essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato (apostillato) e tradotto);
  2. solo per i nati all’estero, la residenza in Italia per almeno due anni continuativi (mediante certificato storico di residenza);
  3. precedente possesso della cittadinanza italiana (mediante certificato storico di cittadinanza);
  4. la causa della perdita della cittadinanza (mediante documentazione atta a dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione australiana – la documentazione emessa da Autorità straniere dovrà essere opportunamente legalizzata (apostillata) e tradotta);
  5. la data di decorrenza di tale perdita della cittadinanza italiana (generalmente, mediante la documentazione di cui al punto 4).

Per comprovare quanto elencato, NON sarà possibile ricorrere all’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

c) pagare il diritto consolare pari ad euro 250 presso l’Ufficio Consolare.

La dichiarazione di volontà del riacquisto della cittadinanza deve essere resa dall’interessato personalmente innanzi al dipendente dell’Ufficio consolare delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile, il quale deve ricevere personalmente la dichiarazione. Non è richiesta la presenza di testimoni.

 

Effetti della dichiarazione di volontà del riacquisto della cittadinanza italiana.

Dal giorno successivo alla dichiarazione, l’ex cittadino riacquista la cittadinanza italiana. La dichiarazione di riacquisto non ha effetto retroattivo: dal giorno della perdita della cittadinanza (per i naturalizzati stranieri il giorno successivo all’acquisto volontario della cittadinanza straniera) fino al giorno in cui è presentata la dichiarazione di riacquisto, l’interessato è considerato straniero a tutti gli effetti di legge.

Il riacquisto della cittadinanza comporta il riacquisto di diritti ed obblighi propri dello stato di cittadinanza, tra cui si segnalano:

  1. l’obbligo di iscrizione anagrafica presso l’AIRE;
  2.  l’obbligo di aggiornare la propria posizione di stato civile (ad esempio, fornendo l’atto di matrimonio, gli atti con i quali i matrimoni precedenti sono stati sciolti, eccetera);
  3.  il diritto di essere iscritto alle liste elettorali;
  4.  il diritto di ottenere il passaporto e la carta di identità, previo appuntamento da prendere sul Portale Prenot@mi.

NOTA BENE: Si attira l’attenzione sul fatto che il riacquisto della cittadinanza da parte della persona residente all’estero non comporta più l’automatico acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenne convivente, se residente all’estero. Per tale acquisto (cosiddetto communicatione iuris) è ora necessario che il figlio minorenne sia convivente in Italia con il genitore che riacquista la cittadinanza per almeno due anni anteriormente al riacquisto. Pertanto, i figli (minorenni o, a maggior ragione, maggiorenni) residenti all’estero e nati prima del riacquisto della cittadinanza del genitore non acquistano, per il fatto di detto riacquisto, la cittadinanza italiana. Tuttavia, se il genitore era originariamente cittadino italiano per nascita, il figlio nato prima del riacquisto potrà acquistare la cittadinanza italiana con la residenza in Italia (articolo 4, comma 1, lettera c, o articolo 9, comma 1, lettera a, della legge n. 91/1992).

Infine, poiché il genitore che riacquista la cittadinanza non è più un cittadino per nascita, ma lo è a diverso titolo (il riacquisto), NON è possibile presentare, a favore dei figli minorenni di coloro che riacquistano la cittadinanza italiana, la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” (confronta le nuove regole in materia di trascrizione degli atti di nascita dei figli minorenni).