Il Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36 (qui disponibile), recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, ha modificato i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Nelle more della conversione in legge del decreto-legge, si illustrano le seguenti disposizioni operative.
- Tutte le domande di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis depositate entro il 27 marzo 2025 (incluso, ore 23.59 di Roma) presso questo Consolato, e per le quali è stata regolarmente pagata la percezione, saranno esaminate e valutate ai sensi della normativa in vigore prima dell’adozione del summenzionato decreto-legge, purché complete della necessaria documentazione.
- Tutte le domande di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis depositate a partire dal 28 marzo 2025 (incluso, ore 00.00 di Roma) saranno esaminate e valutate ai sensi delle variazioni disposte con il summenzionato decreto-legge.
Le nuove regole si applicano a tutti i modi automatici di acquisto della cittadinanza previsti dalle norme italiane succedutesi nel tempo, ad esempio: cittadinanza iure sanguinis (figli di genitore cittadino), per riconoscimento o dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, per adozione, per matrimonio di donna straniera con marito italiano prima del 27 aprile 1983 (articolo 10, secondo comma, della legge n. 555/1912), iuris communicatione (figli minori di genitore che acquista o riacquista la cittadinanza: ad esempio, articolo 12 della legge n. 555/1912 e articolo 14 della legge n. 91/1992).
Pertanto anche la trascrizione degli atti di nascita seguirà il disposto del decreto-legge n. 36 (vedasi al riguardo la pagina dedicata alle trascrizioni degli atti di nascita di questo sito – qui)
Il sopramenzionato Decreto-Legge n. 36/2025 ha introdotto l’articolo 3-bis nella Legge n. 91/1992, modificando in modo significativo le modalità di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Le nuove regole si applicano a tutti i nati all’estero, in qualsiasi data, in possesso di altra cittadinanza.
Le nuove regole NON si applicano invece:
- ai nati in Italia, anche se in possesso di un’altra cittadinanza
- ai nati dovunque e non in possesso di altra cittadinanza.
Il figlio minorenne (cioè che non abbia ancora compiuto 18 anni) nato all’estero da un cittadino italiano e in possesso di un’altra cittadinanza può essere riconosciuto solamente se uno dei genitori o dei nonni è nato in Italia, o se uno dei genitori, nato all’estero, ha vissuto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della sua nascita.
Per la procedura, per cui NON è richiesto alcun pagamento di tariffe consolari, si rimanda a quanto pubblicato nella sezione Trascrizione Atti di Nascita .
Il figlio maggiorenne (cioè di età pari o superiore ai 18 anni) nato all’estero da un cittadino italiano, la cui nascita non sia mai stata registrata in Italia, deve presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis), previo pagamento della relativa tariffa consolare.
NATI ALL’ESTERO MAGGIORENNI IN POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA (ART. 3-BIS)
I nati all’estero, in qualsiasi data (anche prima del 28 marzo 2025) e in possesso di un’altra cittadinanza, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana solo se:
- un genitore è cittadino italiano (anche adottivo) ed è nato in Italia (è sufficiente che uno solo dei genitori cittadini italiani sia nato in Italia)
- un genitore è cittadino italiano, non nato in Italia, ma ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della nascita o adozione del richiedente
- uno dei nonni (ascendenti di primo grado dei genitori), cittadino italiano, è nato in Italia.
NOTA BENE: se l’antenato si è naturalizzato prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo si interrompe la linea di trasmissione della cittadinanza. Non si ha quindi diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (cfr. artt . 7 e 12 Legge n. 555/1912).
COME PRESENTARE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA PER DISCENDENZA
SOLO i richiedenti maggiorenni possono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza.
A tal fine occorre:
- prenotare un appuntamento online (Prenot@mi)
- presentarsi il giorno dell’appuntamento con:
- un documento di identità
- una prova della residenza in QLD o in NT
- l’istanza debitamente compilata
- la documentazione prevista
3. effettuare il pagamento di 600 Euro da corrispondersi in valuta locale (art. 7B del tariffario consolare) in contanti o con carta di debito. Si precisa che trattasi di un contributo obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica, che non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento.
Pertanto la tariffa NON È IN ALCUN CASO RIMBORSABILE.
LISTA DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE
RICHIEDENTE DI CITTADINANZA AUSTRALIANA
Per il RICHIEDENTE
- Atto di nascita in originale, con apostille e traduzione in italiano;
- Atto di matrimonio in originale (se coniugato), con apostille e traduzione in italiano;
- Sentenza di divorzio in originale (se divorziato), con apostille e traduzione in italiano.
Per l’ANTENATO
OPZIONE 1: GENITORE ITALIANO (ANCHE ADOTTIVO) NATO IN ITALIA
- Fotocopia dell’atto integrale di nascita rilasciato dal Comune italiano, o, solo se ancora vivente, autocertificazione di nascita, ottenibile dal sito dell’ANPR oppure compilando il modulo messo a disposizione qui;
- Attestazione di “non naturalizzazione” o certificato di “naturalizzazione” australiana rilasciati dal Department of Home Affairs, in originale, con apostille e traduzione in italiano;
- Atti di stato civile: matrimonio, divorzio, decesso, eventuale decesso del coniuge.
I certificati italiani devono essere richiesti al Comune e consegnati a questo Ufficio in fotocopia.
I certificati australiani devono essere richiesti al Registry of Births, Marriages and Deaths (clicca qui per Queensland e clicca qui per Northern Territory) devono essere consegnati a questo Ufficio in originale, con apostille e traduzione in italiano.
OPZIONE 2: GENITORE ITALIANO (ANCHE ADOTTIVO) NATO ALL’ESTERO CHE HA RISIEDUTO 2 ANNI CONSECUTIVI IN ITALIA
- Atto di nascita in originale, con apostille e traduzione in italiano;
- Fotocopia del certificato storico di residenza in Italia rilasciato dal Comune italiano;
- Attestazione di “non naturalizzazione” o certificato di “naturalizzazione” australiana rilasciati dal Department of Home Affairs, in originale, con apostille e traduzione in italiano;
- Atti di stato civile: matrimonio, divorzio, decesso, eventuale decesso del coniuge
I certificati italiani devono essere richiesti al Comune e consegnati a questo Ufficio in fotocopia.
I certificati australiani devono essere richiesti al Registry of Births, Marriages and Deaths (clicca qui per Queensland e clicca qui per Northern Territory) devono essere consegnati a questo Ufficio in originale, con apostille e traduzione in italiano.
OPZIONE 3: NONNO ITALIANO (ANCHE ADOTTIVO) NATO IN ITALIA
- Fotocopia dell’atto integrale di nascita rilasciato dal Comune italiano;
- Attestazione di “non naturalizzazione” o certificato di “naturalizzazione” australiana rilasciati dal Department of Home Affairs, in originale, con apostille e traduzione in italiano;
- Atti di stato civile: matrimonio, divorzio, decesso, eventuale decesso del coniuge
I certificati italiani devono essere richiesti al Comune e consegnati a questo Ufficio in fotocopia.
I certificati australiani devono essere richiesti al Registry of Births, Marriages and Deaths (clicca qui per Queensland e clicca qui per Northern Territory) devono essere consegnati a questo Ufficio in originale, con apostille e traduzione in italiano.
La certificazione della traduzione verrà apposta dallo scrivente Consolato previo pagamento ex. art. 72 del tariffario consolare.
Tutti i documenti originali non verranno restituiti, ma trattenuti dal consolato per la conservazione agli atti.
RICHIEDENTE DI CITTADINANZA NON AUSTRALIANA
Per la presentazione di documenti emessi da autorità straniere, non australiane, il richiedente dovrà VERIFICARNE CON IL CONSOLATO ITALIANO COMPETENTE LA CORRETTEZZA FORMALE E SOSTANZIALE.
Per il RICHIEDENTE
- Atto di nascita in originale, laddove previsto con legalizzazione e traduzione in italiano
- Atto di matrimonio in originale (se coniugato), laddove previsto con legalizzazione e traduzione in italiano
- Sentenza di divorzio in originale (se divorziato), laddove previsto con legalizzazione e traduzione in italiano
Per l’ANTENATO
OPZIONE 1: GENITORE ITALIANO (ANCHE ADOTTIVO) NATO IN ITALIA
- Fotocopia dell’atto integrale di nascita rilasciato dal Comune italiano, o, solo se ancora vivente, autocertificazione di nascita, ottenibile dal sito dell’ANPR oppure compilando il modulo messo a disposizione qui;
- Certificato di “non naturalizzazione” o di “naturalizzazione” in originale, laddove previsto con legalizzazione e traduzione in italiano;
- Atto di matrimonio (se non celebrato in Italia) in originale, laddove previsto con legalizzazione e traduzione in italiano;
- Sentenza di divorzio in originale (se divorziato), laddove previsto con legalizzazione e traduzione in italiano;
- Atto di decesso in originale (se deceduto), laddove previsto con legalizzazione e traduzione in italiano.
OPZIONE 2: GENITORE ITALIANO (ANCHE ADOTTIVO) NATO ALL’ESTERO CHE HA RISIEDUTO 2 ANNI CONSECUTIVI IN ITALIA
- Atto di nascita in originale, laddove previsto con legalizzazione e traduzione in italiano;
- Certificato storico di residenza in Italia rilasciato dal Comune italiano;
- Certificato di “non naturalizzazione” o “naturalizzazione” in originale, laddove previsto con legalizzazione e traduzione in italiano;
- Atto di matrimonio (se non celebrato in Italia) in originale, laddove previsto con legalizzazione e traduzione in italiano;
- Sentenza di divorzio in originale (se divorziato), laddove previsto con legalizzazione e traduzione in italiano;
- Atto di decesso in originale (se deceduto), laddove previsto con legalizzazione e traduzione in italiano.
OPZIONE 3: NONNO ITALIANO (ANCHE ADOTTIVO) NATO IN ITALIA
- Fotocopia dell’atto integrale di nascita rilasciato dal Comune italiano;
- Certificato di “non naturalizzazione” o di “naturalizzazione” in originale, laddove previsto con legalizzazione e traduzione in italiano;
- Atto di matrimonio (se non celebrato in Italia) in originale, laddove previsto con legalizzazione e traduzione in italiano;
- Sentenza di divorzio in originale (se divorziato), laddove previsto con legalizzazione e traduzione in italiano;
- Atto di decesso in originale (se deceduto), laddove previsto con legalizzazione e traduzione in italiano.
Le traduzioni devono essere eseguite dalla lingua di origine direttamente all’italiano, non sono ammesse traduzioni in lingue intermedie.
Questo Consolato può certificare solo le traduzioni effettuate dall’inglese (lingua originale di emissione degli atti) all’italiano. In caso di lingue d’origine diverse dall’inglese, il richiedente dovrà provvedere a far certificare/legalizzare le traduzioni dalle competenti autorità nel Paese che ha emesso l’atto originale.
Tutti i documenti originali non verranno restituiti, ma trattenuti dal consolato per la conservazione agli atti.
SI PRECISA CHE
- L’istanza è individuale, va presentata di persona corredata della documentazione richiesta.
- Qualora due o più membri della stessa famiglia intendano presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza a partire dallo stesso antenato, sia contemporaneamente o in momenti diversi, è sufficiente presentare solo una documentazione relativa all’antenato e ai discendenti comuni, purché i richiedenti siano tutti residenti in QLD o NT.
- I residenti nel QLD o nel NT i cui i familiari hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso un altro Consolato o in Italia, devono presentare in ogni caso tutta la documentazione relativa all’antenato in originale.
- L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
- La ricerca della documentazione è onere del richiedente.
- Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
- Il Consolato Generale trasmetterà tramite email ai richiedenti una comunicazione ufficiale in merito all’esito della procedura, contestualmente all’invio della relativa documentazione al Comune in Italia per la registrazione, nel caso di esito positivo.
- Tutti i documenti originali non verranno restituiti, ma trattenuti dal consolato per la conservazione agli atti.
NON È POSSIBILE RISPONDERE PER E-MAIL O AL TELEFONO ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE O SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.
SI RIMANDA PERTANTO ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE RELATIVE PAGINE WEB.
NORME IN VIGORE FINO ALLE ORE 23.59 ORA ITALIANA DEL 27 MARZO 2025
I richiedenti devono presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza Italiana per discendenza, oltre al resto dei servizi consolari, direttamente presso l’Ufficio consolare previo appuntamento.
CITTADINANZA PER DISCENDENZA SECONDO IL CRITERIO DELLO IUS SANGUINIS
L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre italiani ai quali la cittadinanza italiana sia già stata riconosciuta secondo i criteri vigenti prima della Circolare Min. Int. 43347.
ATTENZIONE
- La donna italiana perdeva la cittadinanza se contraeva matrimonio con cittadino straniero fino al 01/01/1948.
- La donna italiana trasmette la cittadinanza solo dopo il 01/01/1948.
Per informazioni sulle vicende relative alla cittadinanza italiana della donna, clicca qui .
La cittadinanza si trasmette da genitore in figlio con la condizione che l’avo italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza o non si sia naturalizzato durante la minore età del discendente.
Per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza è necessario che siano provati i seguenti punti:
- che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (dante causa).
- che il dante causa abbia mantenuto la cittadinanza sino alla maggiore età o emancipazione del diretto discendente.
La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione del dante causa deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera.
- comprovare la discendenza dal dante causa mediante gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte): detti atti devono essere muniti di legalizzazione, se richiesta, e di traduzione ufficiale.
La prescritta documentazione, regolare e completa, deve essere presentata dal richiedente a corredo dell’istanza.
NOTA BENE: se il dante causa si è naturalizzato prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo, si è interrotta la trasmissione della cittadinanza.
Non si ha quindi diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (cfr. artt 8 e 12 Legge n.555/1912).
ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA PER DISCENDENZA
- SOLO i cittadini maggiorenni possono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza. Per i cittadini minorenni si invita a prendere visione di quanto riportato al seguente link.
- L’istanza può essere presentata presso questo Consolato d’Italia a Brisbane SOLO da cittadini australiani o cittadini di altri Stati provvisti di visto australiano di residenza permanente nel Queensland o nel Territorio del Nord.
Prova della residenza in Queensland o nel Territorio del Nord è richiesta al momento della presentazione della domanda.
- L’istanza è individuale, va presentata di persona previo appuntamento da prendersi online (Prenot@mi) e corredata della documentazione richiesta.
- Qualora due o più membri della stessa famiglia intendono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza a partire dallo stesso dante causa, sia contemporaneamente o in momenti diversi, è sufficiente presentare solo una documentazione relativa al dante causa e ai discendenti comuni, purché i richiedenti siano tutti residenti in Queensland.
- I residenti nel Queensland i cui i familiari hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso un altro Consolato o in Italia, devono presentare in ogni caso tutta la documentazione relativa al dante causa in originale.
DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO
Per il DANTE CAUSA
- atto integrale di nascita rilasciato dal Comune italiano
- atto di matrimonio, laddove previsto con legalizzazione e traduzione
- sentenza di divorzio (eventuale), laddove previsto con legalizzazione e traduzione
- atto di decesso (eventuale), laddove previsto con legalizzazione e traduzione
- certificato di “non naturalizzazione” o “naturalizzazione”, laddove previsto con legalizzazione e traduzione
Per il RICHIEDENTE
- atto di nascita, laddove previsto con legalizzazione e traduzione
- atto di matrimonio, laddove previsto con legalizzazione e traduzione
- sentenza di divorzio (eventuale), laddove previsto con legalizzazione e traduzione
- prova di residenza relativamente al richiedente il riconoscimento della cittadinanza.
In caso di documenti australiani, gli atti sopra menzionati dovranno essere muniti di apostille e traduzione.
In caso di documenti non australiani, il richiedente dovrà verificare con il Consolato italiano competente la correttezza formale e sostanziale della documentazione.
In casi eccezionali, questo Consolato potrà certificarne la traduzione, posto che il documento straniero sia redatto in inglese quale lingua ufficiale del Paese emittente.
COSTI
A decorrere dall’1 gennaio 2025 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza sono soggette al pagamento di una percezione consolare per il trattamento della domanda di 600 Euro da corrispondersi in valuta locale. N.B. alla luce del cambio di tariffa consolare, causa aggiornamento degli applicativi ministeriali, gli appuntamenti di cittadinanza jure sanguinis sono sospesi dal 1 gennaio al 15 gennaio 2025.
Si precisa che trattasi di un contributo di carattere obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica che non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento e, pertanto, non è in alcun caso rimborsabile.
NOTA BENE
- Tutti i documenti devono essere presentati in originale e non vengono restituiti
- L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
- La ricerca della documentazione è onere del richiedente.
- Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
- Il Consolato trasmetterà tramite email ai richiedenti una comunicazione ufficiale in merito all’esito della procedura, contestualmente all’invio della relativa documentazione al Comune in Italia per la registrazione, nel caso di esito positivo.
Alle richieste dell’utenza di informazioni generali sulle procedure o sulla documentazione necessaria a presentare domanda di cittadinanza non sarà possibile rispondere individualmente per e-mail o al telefono e si rimanda alle indicazioni contenute anche negli approfondimenti in calce.