RIFORMA DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS
Questo Consolato sta provvedendo, sulla base della nuova normativa entrata in vigore in data 24/05/2025, ad elaborare chiare ed esaustive indicazioni da condividere con l’utenza e per l’aggiornamento del proprio sito istituzionale. Si prega pertanto di consultare con regolarità questa pagina del Sito, alla quale si verrà reindirizzati anche nel caso di richieste di informazioni via telefono o via e-mail.
La legge 23 maggio 2025, n.74 (in G.U. 23/05/2025, n.118) ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello jus sanguinis (diritto di sangue) per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è cittadino. Il nuovo decreto, come convertito, NON modifica questo principio fondamentale ma prevede importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra, basandola sull’effettività del vincolo con l’Italia e sul possesso di un’altra cittadinanza.
In via preliminare, si rende noto che NON cambia il regime normativo e si applicano quindi i criteri seguiti in precedenza SOLO per le seguenti categorie di persone:
- nati nel territorio italiano, anche in possesso di altra cittadinanza;
- nati dovunque, se non possiedono altra cittadinanza.
La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, per un massimo di due generazioni, con la condizione che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza o non si sia naturalizzato durante la minore età del diretto discendente.
Per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza è necessario che siano provati i seguenti punti:
- che la discendenza abbia inizio da un genitore o un nonno italiani (dante causa);
- che il dante causa abbia mantenuto la cittadinanza sino alla maggiore età o emancipazione del diretto discendente;
- che sia comprovata la discendenza dal dante causa mediante gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte): detti atti devono essere muniti di legalizzazione (apostille), se richiesta, e di traduzione ufficiale.
ATTENZIONE: La donna trasmette la cittadinanza ai discendenti soltanto a partire dal 1 gennaio 1948.
Dal 1865 al 26 aprile del 1983 la cittadinanza della donna seguiva quella del marito, pertanto la donna straniera acquistava la cittadinanza italiana automaticamente per matrimonio (conservandola in caso di vedovanza).
Allo stesso modo, la donna italiana naturalizzatasi prima del matrimonio che aveva successivamente sposato un cittadino italiano entro il 26 aprile 1983 riacquistava la cittadinanza italiana per matrimonio.
NOTA BENE: se l’antenato si è naturalizzato prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo si interrompe la linea di trasmissione della cittadinanza. Non si ha quindi diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (cfr. artt . 7 e 12 Legge n. 555/1912).
ULTERIORI REQUISITI
Il Decreto-Legge n. 36/2025, del 28 marzo 2025, convertito in legge in data 24 maggio 2025 (legge 74/2025), ha introdotto ulteriori requisiti in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
In particolare, secondo le nuove disposizioni, il richiedente nato all’estero, oltre a dover rispettare le condizioni di cui sopra, per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve anche rientrare in almeno una delle seguenti fattispecie:
- deve avere esclusivamente la cittadinanza italiana (cioè non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza al di fuori di quella italiana);
- un genitore (anche adottivo) o un nonno deve possedere – o avere posseduto al momento del decesso – esclusivamente la cittadinanza italiana alla nascita del richiedente;
- un genitore (anche adottivo) cittadino deve essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, MA prima della nascita o adozione del richiedente.
ECCEZIONE
Gli ulteriori requisiti di cui sopra NON si applicano:
- ai richiedenti con appuntamento prenotato e confermato entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.
Per la trattazione dell’istanza di cittadinanza è previsto il pagamento di 600 Euro da corrispondersi in valuta locale (art. 7B del tariffario consolare) in contanti o con carta di debito. Si precisa che trattasi di un contributo obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica, che non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento.
Pertanto, tale contributo NON È IN ALCUN CASO RIMBORSABILE.
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NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO (FIGLI MINORENNI DI CITTADINI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA)
In alcuni casi limitati, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1-ter del decreto legge n. 36/2025 come convertito in legge, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza (ossia che non rientrano in una delle 3 fattispecie sopra elencate), possono acquistare la cittadinanza italiana in due casi (previo pagamento, in entrambi i casi, di un contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro):
Il primo caso ha i seguenti presupposti che devono essere rispettati CONGIUNTAMENTE:
- almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita (anche se in possesso di altra cittadinanza);
- entrambi i genitori presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana ENTRO UN ANNO DALLA NASCITA del minore. La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, presso l’Ufficio Consolare.
Il secondo caso è una norma transitoria e si applica quando sussistono TUTTE le condizioni seguenti:
- i richiedenti sono minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 36/2025 (cioè persone che non avevano ancora compiuto i 18 anni di età alla data del 24 maggio 2025);
- i richiedenti sono figli di cittadino per nascita riconosciuto italiano sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata previo appuntamento prenotato entro la medesima data;
- I genitori dei minorenni devono presentare una dichiarazione entro il 31 maggio 2026. La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, presso l’Ufficio Consolare.
Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro la medesima data.
NOTA BENE: Le due nuove ipotesi sopra descritte configurano un acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”: il minore che ne beneficia non è cittadino italiano per nascita o iure sanguinis. Cioè, in base all’art. 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori.
SI PRECISA CHE
- L’istanza è individuale, va presentata di persona corredata della documentazione richiesta.
- Qualora due o più membri della stessa famiglia intendano presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza a partire dallo stesso antenato, sia contemporaneamente o in momenti diversi, è sufficiente presentare solo una documentazione relativa all’antenato e ai discendenti comuni, purché i richiedenti siano tutti residenti in QLD o NT.
- I residenti nel QLD o nel NT i cui i familiari hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso un altro Consolato o in Italia, devono presentare in ogni caso tutta la documentazione relativa all’antenato in originale.
- L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
- La ricerca della documentazione è onere del richiedente.
- Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
- Il Consolato trasmetterà tramite email ai richiedenti una comunicazione ufficiale in merito all’esito della procedura, contestualmente all’invio della relativa documentazione al Comune in Italia per la registrazione, nel caso di esito positivo.
- Tutti i documenti originali non verranno restituiti, ma trattenuti dal Consolato per la conservazione agli atti.
NON È POSSIBILE RISPONDERE PER E-MAIL O AL TELEFONO ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE O SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.
SI RIMANDA PERTANTO ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE RELATIVE PAGINE WEB.
NORME IN VIGORE FINO ALLE ORE 23.59 ORA ITALIANA DEL 27 MARZO 2025
I richiedenti devono presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza Italiana per discendenza, oltre al resto dei servizi consolari, direttamente presso l’Ufficio consolare previo appuntamento.
CITTADINANZA PER DISCENDENZA SECONDO IL CRITERIO DELLO IUS SANGUINIS
L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre italiani ai quali la cittadinanza italiana sia già stata riconosciuta secondo i criteri vigenti prima della Circolare Min. Int. 43347.
ATTENZIONE
- La donna italiana perdeva la cittadinanza se contraeva matrimonio con cittadino straniero fino al 01/01/1948.
- La donna italiana trasmette la cittadinanza solo dopo il 01/01/1948.
Per informazioni sulle vicende relative alla cittadinanza italiana della donna, clicca qui .
La cittadinanza si trasmette da genitore in figlio con la condizione che l’avo italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza o non si sia naturalizzato durante la minore età del discendente.
Per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza è necessario che siano provati i seguenti punti:
- che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (dante causa).
- che il dante causa abbia mantenuto la cittadinanza sino alla maggiore età o emancipazione del diretto discendente.
La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione del dante causa deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera.
- comprovare la discendenza dal dante causa mediante gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte): detti atti devono essere muniti di legalizzazione, se richiesta, e di traduzione ufficiale.
La prescritta documentazione, regolare e completa, deve essere presentata dal richiedente a corredo dell’istanza.
NOTA BENE: se il dante causa si è naturalizzato prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo, si è interrotta la trasmissione della cittadinanza.
Non si ha quindi diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (cfr. artt 8 e 12 Legge n.555/1912).
ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA PER DISCENDENZA
- SOLO i cittadini maggiorenni possono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza. Per i cittadini minorenni si invita a prendere visione di quanto riportato al seguente link.
- L’istanza può essere presentata presso questo Consolato d’Italia a Brisbane SOLO da cittadini australiani o cittadini di altri Stati provvisti di visto australiano di residenza permanente nel Queensland o nel Territorio del Nord.
Prova della residenza in Queensland o nel Territorio del Nord è richiesta al momento della presentazione della domanda.
- L’istanza è individuale, va presentata di persona previo appuntamento da prendersi online (Prenot@mi) e corredata della documentazione richiesta.
- Qualora due o più membri della stessa famiglia intendono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza a partire dallo stesso dante causa, sia contemporaneamente o in momenti diversi, è sufficiente presentare solo una documentazione relativa al dante causa e ai discendenti comuni, purché i richiedenti siano tutti residenti in Queensland.
- I residenti nel Queensland i cui i familiari hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso un altro Consolato o in Italia, devono presentare in ogni caso tutta la documentazione relativa al dante causa in originale.
DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO
Per il DANTE CAUSA
- atto integrale di nascita rilasciato dal Comune italiano
- atto di matrimonio, laddove previsto con legalizzazione e traduzione
- sentenza di divorzio (eventuale), laddove previsto con legalizzazione e traduzione
- atto di decesso (eventuale), laddove previsto con legalizzazione e traduzione
- certificato di “non naturalizzazione” o “naturalizzazione”, laddove previsto con legalizzazione e traduzione
Per il RICHIEDENTE
- atto di nascita, laddove previsto con legalizzazione e traduzione
- atto di matrimonio, laddove previsto con legalizzazione e traduzione
- sentenza di divorzio (eventuale), laddove previsto con legalizzazione e traduzione
- prova di residenza relativamente al richiedente il riconoscimento della cittadinanza.
In caso di documenti australiani, gli atti sopra menzionati dovranno essere muniti di apostille e traduzione.
In caso di documenti non australiani, il richiedente dovrà verificare con il Consolato italiano competente la correttezza formale e sostanziale della documentazione.
In casi eccezionali, questo Consolato potrà certificarne la traduzione, posto che il documento straniero sia redatto in inglese quale lingua ufficiale del Paese emittente.
COSTI
A decorrere dall’1 gennaio 2025 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza sono soggette al pagamento di una percezione consolare per il trattamento della domanda di 600 Euro da corrispondersi in valuta locale. N.B. alla luce del cambio di tariffa consolare, causa aggiornamento degli applicativi ministeriali, gli appuntamenti di cittadinanza jure sanguinis sono sospesi dal 1 gennaio al 15 gennaio 2025.
Si precisa che trattasi di un contributo di carattere obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica che non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento e, pertanto, non è in alcun caso rimborsabile.
NOTA BENE
- Tutti i documenti devono essere presentati in originale e non vengono restituiti
- L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
- La ricerca della documentazione è onere del richiedente.
- Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
- Il Consolato trasmetterà tramite email ai richiedenti una comunicazione ufficiale in merito all’esito della procedura, contestualmente all’invio della relativa documentazione al Comune in Italia per la registrazione, nel caso di esito positivo.
Alle richieste dell’utenza di informazioni generali sulle procedure o sulla documentazione necessaria a presentare domanda di cittadinanza non sarà possibile rispondere individualmente per e-mail o al telefono e si rimanda alle indicazioni contenute anche negli approfondimenti in calce.