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Nascite

La richiesta di registrazione in Italia della nascita avvenuta all’estero del figlio minorenne (cioè che non abbia ancora compiuto 18 anni) di un cittadino italiano è una domanda di riconoscimento della cittadinanza a favore del figlio minore.

La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, per un massimo di due generazioni, con la condizione che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza.

Secondo le disposizioni del Decreto-Legge n. 36/2025, del 28 marzo 2025, convertito in legge in data 24 maggio 2025 (legge 74/2025), il cittadino italiano trasmette automaticamente la cittadinanza al figlio minore nato all’estero, e quindi ne può registrare la nascita in Italia, se ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. Un genitore (anche adottivo) o un nonno possiede – o deve avere posseduto al momento del decesso – esclusivamente la cittadinanza italiana (cioè non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza al di fuori di quella italiana) al momento della nascita del minore;
  2. Un genitore (anche adottivo) italiano, in possesso di altra cittadinanza al momento della nascita del minore, è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del minore;
  3. Il minore non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza.

Per registrare la nascita di minorenni avvenuta in Australia, occorre presentare:

  1. La richiesta di trascrizione della nascita di minore.
  2. L’atto di nascita originale, emesso dal “Registry of Births, Deaths and Marriages“, legalizzato per mezzo di apostille (rilasciata dal “Department of Foreign Affairs and Trade“).
  3. La traduzione in lingua italiana dell’atto di nascita, effettuata da un traduttore ufficiale NAATI o autonomamente. Nel caso si optasse per la traduzione in autonomia, si fa presente che essa dovrà essere totalmente conforme al testo originale. Qualora questo Ufficio dovesse riscontrare difformità rispetto al testo in lingua inglese o mancanza di elementi, tutta la documentazione verrà restituita al richiedente per il relativo perfezionamento. Si precisa che NON è richiesta la traduzione dell’apostille.
  4. Fotocopia dei passaporti dei genitori.
  5. Nel caso di genitori in possesso della sola cittadinanza italiana al momento della nascita o di genitore residente per due anni continuativi in Italia, un certificato di residenza storico da richiedere al Comune italiano.
  6. Nel caso di nonno esclusivamente italiano al momento della nascita del minore, un certificato di non naturalizzazione da richiedere alle autorità competenti.

La documentazione sopra citata deve essere consegnata di persona presso questo Consolato durante gli orari di apertura al pubblico, senza bisogno di appuntamento, oppure inviata per posta a Consolato d’Italia a Brisbane, Level 8, 199 George Street, Brisbane City, QLD, 4000.

Nel caso di figli minorenni nati in un paese straniero diverso dall’Australia, si prega di contattare l’Ufficio consolare.

Un ulteriore caso è disciplinato dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1-ter del decreto legge n. 36/2025 che configura un acquisto della cittadinanza del minore per beneficio di legge.

Il Comune può rifiutare di trascrivere la nascita del minore avvenuta in costanza di matrimonio laddove il matrimonio dei genitori non sia ancora stato registrato. A tal fine si esortano gli istanti ad inviare contestualmente alla documentazione per la trascrizione della nascita del minore anche quella relativa al loro matrimonio.

La registrazione della nascita di minori adottati all’estero segue una procedura diversa. Si prega, pertanto, di contattare l’Ufficio consolare all’indirizzo brisbane.statocivile@esteri.it.

A seguito dell’appuntamento presso gli Uffici Consolari, la registrazione è da intendersi correttamente avvenuta. Non verrà inviata alcuna email di conferma dell’avvenuta registrazione.

Se si desidera prenotare un appuntamento per il rilascio del primo passaporto del nuovo nato, invitiamo i connazionali a richiedere l’appuntamento solo dopo la registrazione della nascita.