Si ricorda che l’iscrizione all’AIRE è un preciso dovere del connazionale residente all’estero nonché un presupposto fondamentale per l’accesso ai servizi consolari.
In questo contesto si segnala che la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ha introdotto alcune modifiche. Nello specifico, l’art. 1 comma 242, modificando la Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954, ha introdotto misure più severe per chi, spostando anche solo di fatto la propria residenza all’estero, non ottempera all’iscrizione all’AIRE.
Nello specifico, il novellato art. 11 della predetta L. 1228/1954 permette ai Comuni italiani di erogare una sanzione da 200 Euro fino ad un massimo di 1.000 Euro a persona per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE e fino ad un massimo di 5 anni. Inoltre, l’art. 1 comma 243 della Legge di Bilancio, prevede uno specifico obbligo di segnalazione al comune di iscrizione anagrafica in capo a tutte le amministrazioni pubbliche che, nell’esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di elementi tali da indicare la residenza all’estero, anche solo di fatto, del concittadino.
Il comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, così da poter dare inizio a controlli di carattere tributario.
Maggiori informazioni potranno essere trovare al seguente link: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/aire_0/