{"id":3979,"date":"2025-04-07T16:23:28","date_gmt":"2025-04-07T14:23:28","guid":{"rendered":"https:\/\/consbrisbane.esteri.it\/?page_id=3979"},"modified":"2026-03-04T14:03:41","modified_gmt":"2026-03-04T13:03:41","slug":"trascrizioni-atti-di-nascita-nuove-regole","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consbrisbane.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/trascrizioni-atti-di-nascita-nuove-regole\/","title":{"rendered":"Trascrizioni atti di nascita di figli minorenni (NUOVE REGOLE)"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header\">\n<p class=\"entry-title h3\" style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong><span style=\"font-size: 16px;\">La richiesta di registrazione in Italia della nascita avvenuta all&#8217;estero di figlio minorenne (<\/span><span style=\"font-size: 16px;\">cio\u00e8 che non abbia ancora compiuto 18 anni) di un cittadino italiano<\/span><span style=\"font-size: 16px;\">\u00a0\u00e8, a pieno titolo, una domanda di riconoscimento della cittadinanza a favore del figlio minore.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/header>\n<div class=\"entry-content\">\n<p style=\"text-align: justify;\">La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, per un massimo di due generazioni, con la condizione che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Decreto-Legge n. 36\/2025, del 28 marzo 2025, convertito in legge in data 24 maggio 2025 (legge 74\/2025), ha introdotto ulteriori requisiti in materia di riconoscimento della cittadinanza<em>\u00a0per i minori figli di cittadini italiani<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, secondo le nuove disposizioni, il cittadino italiano trasmette automaticamente la cittadinanza al figlio minore nato all\u2019estero, e quindi ne puo\u2019 registrare la nascita in Italia, <strong>senza pagamento di contributi amministrativi e inviando tutta la documentazione necessaria via posta al Consolato<\/strong>, <strong>che includa i certificati di stato civile in originale, apostillati dal DFAT e tradotti<\/strong>, se <u>ricorre una delle seguenti condizioni<\/u>:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>un genitore<\/strong>\u00a0<strong>(anche adottivo) o un nonno\u00a0<\/strong>possiede \u2013 o deve avere posseduto al momento del decesso \u2013\u00a0\u00a0<strong>esclusivamente la cittadinanza italiana<\/strong>\u00a0(cio\u00e8 non ha e non pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza al di fuori di quella italiana) al momento della nascita del minore;<\/li>\n<li>un<strong>\u00a0genitore (anche adottivo) cittadino \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi,\u00a0<\/strong><strong>successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana MA prima della nascita o dell&#8217;adozione del minore (il certificato storico di residenza del genitore italiano e&#8217; obbligatorio e va consegnato\/spedito via posta al Consolato insieme a tutta la documentazione necessaria per la trascrizione del minore);<\/strong><\/li>\n<li>il minore non ha e non pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL\u2019ESTERO (FIGLI MINORENNI DI CITTADINI CHE\u00a0<u>NON<\/u>\u00a0TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In alcuni casi limitati, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1-ter del decreto legge n. 36\/2025 come convertito in legge,\u00a0<u>i figli minorenni nati all\u2019estero da<\/u>\u00a0<u>genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza (ossia che\u00a0<strong>non rientrano in una delle 3 fattispecie sopra elencate<\/strong><\/u>), possono acquistare la cittadinanza italiana in due casi\u00a0<strong>(SOLO presentandosi di persona presso l\u2019UFFICIO consolare, nei modi e tempi che verranno comunicati)<\/strong>:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Nel primo caso i seguenti presupposti devono essere rispettati<strong>\u00a0CONGIUNTAMENTE:<\/strong>\n<ul>\n<li><strong>almeno uno dei genitori \u00e8 cittadino italiano per nascita<\/strong>\u00a0(anche se in possesso di altra cittadinanza);<\/li>\n<li><strong>entrambi i genitori<\/strong>\u00a0<strong>presentano una\u00a0<u>dichiarazione<\/u> di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza italiana ENTRO TRE ANNI DALLA NASCITA<\/strong><strong> del minore. La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, presso l\u2019Ufficio Consolare.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">2.\u00a0 \u00a0 Il secondo caso \u00e8 una <strong>NORMA TRANSITORIA<\/strong>\u00a0e si applica quando sussistono<strong>\u00a0TUTTE\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>i richiedenti sono\u00a0<strong>minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 36\/2025\u00a0<\/strong>(cio\u00e8 persone che non avevano ancora compiuto i 18 anni di et\u00e0 alla data del 24 maggio 2025);<\/li>\n<li>i richiedenti sono\u00a0<strong>figli di cittadino per nascita\u00a0<\/strong>riconosciuto italiano sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata previo appuntamento prenotato entro la medesima data;<\/li>\n<li>I genitori dei minorenni \u00a0devono\u00a0 presentare \u00a0una \u00a0dichiarazione\u00a0<strong>di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza italiana<\/strong>\u00a0entro \u00a0il \u00a0<strong>31 maggio 2029. La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, presso l\u2019Ufficio Consolare.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro la medesima data.<\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>NOTA BENE:<\/strong>\u00a0Le due nuove ipotesi sopra descritte configurano un\u00a0<strong>acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d<\/strong>: il minore che ne beneficia non \u00e8 cittadino italiano per nascita o\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>. Cio\u00e8, in base all\u2019art. 15 della legge n. 91\/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma\u00a0<strong>dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ATTENZIONE:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Comune pu\u00f2 rifiutare di trascrivere la nascita del minore avvenuta in costanza di matrimonio laddove il matrimonio dei genitori non sia ancora stato registrato. A tal fine si esortano gli istanti ad inviare contestualmente alla documentazione per la trascrizione della nascita del minore anche quella relativa al loro matrimonio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La registrazione della nascita di\u00a0<strong>minori adottati all\u2019estero<\/strong> segue una procedura diversa. Si prega, pertanto, di contattare direttamente l\u2019Ufficio consolare di Brisbane in caso di adozione.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La richiesta di registrazione in Italia della nascita avvenuta all&#8217;estero di figlio minorenne (cio\u00e8 che non abbia ancora compiuto 18 anni) di un cittadino italiano\u00a0\u00e8, a pieno titolo, una domanda di riconoscimento della cittadinanza a favore del figlio minore. 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