{"id":1266,"date":"2023-06-15T05:27:36","date_gmt":"2023-06-15T03:27:36","guid":{"rendered":"https:\/\/consbrisbane.esteri.it\/?page_id=1266"},"modified":"2023-06-15T05:29:13","modified_gmt":"2023-06-15T03:29:13","slug":"voto-allestero","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consbrisbane.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/voto-allestero\/","title":{"rendered":"Voto all&#8217;estero"},"content":{"rendered":"<p>I cittadini italiani residenti all\u2019estero ed iscritti all\u2019AIRE possono esercitare il diritto di voto all\u2019estero nel luogo di residenza per le elezioni dei membri della Camera e del Senato, per i referendum abrogativi e costituzionali di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all\u2019Italia. Ove costituiti, i cittadini possono partecipare anche all\u2019elezione dei Comitati degli italiani residenti all\u2019estero (COMITES). Il voto all\u2019estero non \u00e8 invece previsto per l\u2019elezione dei Consigli regionali, comunali e provinciali, n\u00e9 per i referendum locali.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Elezioni politiche e i referendum nazionali<\/span><\/p>\n<p>Il voto all\u2019estero per le\u00a0elezioni politiche e i referendum nazionali\u00a0\u00e8 regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). Per le elezioni politiche i cittadini italiani votano per i candidati della\u00a0Circoscrizione Estero, prevista dagli art. 48, 56 e 57 della Costituzione. Possono essere ammessi al voto\u00a0anche i cittadini temporaneamente domiciliati all\u2019estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Per partecipare al voto per corrispondenza questi cittadini devono presentare apposita istanza al proprio Comune di residenza entro il 32\u00b0 antecedente il giorno delle votazioni in Italia.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Elezioni Parlamento europeo<\/span><\/p>\n<p>Il voto all\u2019estero per l\u2019elezione dei rappresentanti dell\u2019Italia al\u00a0Parlamento europeo\u00a0\u00e8 invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483). A differenza delle consultazioni elettorali regolate dalla L. 459\/2001, alle\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">elezioni del Parlamento europeo possono partecipare solo i connazionali residenti in un Paese membro dell\u2019UE e iscritti all\u2019AIRE <\/span>(tali connazionali possono tuttavia optare per partecipare all\u2019elezione dei rappresentanti al P.E. spettanti al Paese membro di residenza). Anche in questo caso \u00e8 ammesso il voto dei connazionali temporaneamente presenti all\u2019estero (in un Paese membro dell\u2019UE)\u00a0per motivi di lavoro o studio, previa apposita istanza da presentare entro l\u2019ottantesimo giorno antecedente l\u2019ultimo giorno delle votazioni alla\u00a0rappresentanza diplomatico-consolare\u00a0competente in base al temporaneo domicilio.<\/p>\n<p>Elezione rappresentanti COMITES<\/p>\n<p>Gli elettori italiani residenti nel Queensland e Territori del Nord, regolarmente iscritti all\u2019AIRE, possono altres\u00ec votare per l\u2019elezione dei rappresentanti dei COMITES \u2013 Comitati degli italiani all\u2019estero (legge 23 ottobre 2003, n. 286), purch\u00e9 siano residenti nella circoscrizione consolare <span style=\"text-decoration: underline;\">da almeno sei mesi<\/span> alla data delle elezioni e purch\u00e9 nella circoscrizione risiedano almeno tremila italiani (al di sotto di questa soglia la legge non prevede l\u2019elezione dei COMITES). In questo caso non possono quindi essere ammessi i connazionali solo temporaneamente presenti all\u2019estero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"I cittadini italiani residenti all\u2019estero ed iscritti all\u2019AIRE possono esercitare il diritto di voto all\u2019estero nel luogo di residenza per le elezioni dei membri della Camera e del Senato, per i referendum abrogativi e costituzionali di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all\u2019Italia. 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