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Assenso dell’altro genitore

Per il genitore di figli minori (coniugato, convivente, separato, divorziato o genitore naturale) che richieda il rilascio del passaporto per il proprio figlio è necessario l’assenso dell’altro genitore. L’atto di assenso dell’altro genitore, obbligatoriamente datato e firmato, deve essere recente e comunque con data non anteriore ai 6 mesi dal momento della formulazione dell’istanza per il passaporto in questione.

L’altro genitore potrà firmare l’assenso in Consolato (il funzionario consolare autenticherà la firma).

Se l’altro genitore è un cittadino dell’Unione Europea ed è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso, potrà inviare per posta o per e-mail o ancora affidare all’altro genitore richiedente il modulo di assenso firmato allegando una fotocopia del documento d’identità con firma chiaramente visibile (per il confronto delle firme) e data.

I cittadini dei Paesi extra-UE che non possono firmare l’assenso in Consolato, hanno la facoltà di firmare l’atto di assenso davanti a un qualsiasi notaio australiano che provvederà all’autentica della loro firma apponendo il proprio sigillo notarile. Il documento con la firma e il sigillo notarile, dovrà poi essere fatto legalizzare dal DFAT mediante apposizione di apostìlle. Solo a quel punto e non prima, l’assenso potrà essere validamente presentato in Consolato.

Se l’altro genitore cittadino extra-UE si trovi, anche in via temporanea, in Italia o in Paesi terzi, l’atto di assenso deve essere trasmesso in Consolato prima della restante documentazione, con le seguenti modalità:

  • per l’Italia, tramite la Questura di zona;
  • per Paesi terzi, tramite la nostra Ambasciata o Consolato competente per territorio.

In caso di decesso di uno dei genitori occorre presentare una copia del certificato di morte.