Il comma 513 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2026 (Legge 30 dicembre 2025, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), prevede specifiche modifiche all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
In particolare, le modifiche in parola prevedono che le dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992 possano essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
Al riguardo, si rappresenta che, nell’ambito di tale intervento, è stata contestualmente prevista la gratuità di tali dichiarazioni: pertanto, per TUTTE le dichiarazioni di acquisto di cittadinanza per beneficio di legge non andrà più richiesto il pagamento del contributo di €250 previsto dall’articolo 9-bis della Legge n. 91/1992.
Sul punto, va notato che le modifiche stabilite dalla legge di bilancio non hanno carattere retroattivo, bensì vigono dal 1° gennaio 2026. Per questa ragione, la gratuità varrà per le sole istanze presentate a partire dal 1 gennaio 2026, mentre non è previsto alcun rimborso per i versamenti gia’ effettuati al Ministero dell’Interno.
Consulta il file aggiornato di istruzioni per l’uso sull’acquisto di cittadinanza italiana per beneficio di legge qui.